È notizia di questi giorni che il disegno di legge anticorruzione recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato, e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” è legge.

Il 18 dicembre la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il testo con 304 voti favorevoli.

Le novità introdotte dal cd. SpazzaCorrotti implicherà per le imprese la parziale revisione del proprio sistema di gestione e controllo 231 quindi del modello 231, dei protocolli, della valutazione dei rischi e delle misure adottate.

 

Misure interdittive più salate

Modifica di non poco conto è il considerevole inasprimento delle sanzioni interdittive comminate a persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, per la commissione dei reati presupposti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, comma 5, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[1]).

Le sanzioni interdittive sono sanzioni accessorie che l’Autorità giurisdizionale può irrogare alle società, in aggiunta a quella di natura pecuniaria, nei casi espressamente previsti dal decreto.

Tra le misure interdittive rientrano:

  • la revoca di autorizzazioni e licenze
  • interdizione dall’attività
  • divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione

L’inasprimento sanzionatorio ha inciso altresì sulla pena prevista per i reati di corruzione, con il minimo che passa da 1 a 3 anni e il massimo che passa da 6 ad 8 anni di reclusione.

 

Fondazioni, Associazioni e Onlus

Maggiore rigore anche per le Fondazioni, difatti si assiste ad una sostanziale equiparazione delle fondazioni ai partiti: verrà assicurata più trasparenza, a discapito della privacy a Fondazioni, Associazioni e Onlus che finanzieranno partiti politici.

“È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati”.  

I partiti dovranno tracciare ogni forma di donazione superiore ai 500 euro, e non più 5.000, come in precedenza

Prescrizione: con qualche aggiustamento si è previsto il blocco della prescrizione dopo la sentenza (di condanna o di assoluzione) di primo grado (o dopo il decreto di condanna) fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio (o della irrevocabilità del decreto di condanna), continuandosi ad applicare la pregressa disciplina fino alla sentenza di primo grado .

 

[1] ART. 6 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.) 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, comma 2, le parole “Le sanzioni interdittive” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive”; b) all’articolo 25, comma 5, le parole «per una durata non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti «per una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni».

 

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