
231 e il reato di frode in commercio per la vendita di alimenti non genuini
28 Novembre 2014
Tra i reati previsti dal D.Lgs. 231 troviamo il “reato di frode in commercio” (art. 515 e 516 del Codice Penale) punito in base all’articolo 25 bis 1 per i delitti commessi contro l’industria ed il commercio.
In particolare vengono considerate:
- La vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- La contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.
La frode alimentare, ovvero l’utilizzo fraudolento di alcuni prodotti in determinati alimenti, potrebbe infatti portare numerosi vantaggi all’azienda produttrice tra cui l’abbattimento dei costi di produzione grazie all’utilizzo di materie prime deprezzate. In particolare, nell’ultimo periodo, sono emersi numerosi casi di commercializzazione di alimenti in cui gli ingredienti realmente utilizzati erano differenti da quelli indicati. Nello specifico, in diversi casi sono state utilizzate carni provenienti da cavalli riconducibili al circuito delle competizioni sportive e quindi esclusi dalla catena alimentare umana.
Divulgare sostanze non genuine con informazioni ingannevoli
Parliamo di sostanze definite come “non genuine” e vendute nonostante l’origine, la provenienza, la qualità o la quantità non corrispondano a quelle dichiarate. In questi casi, il delitto di frode in commercio presuppone l’esistenza di un accordo tra le parti, ovvero il fornitore e l’acquirente.
L’accrescimento degli utili di bilancio per l’ente chiama quindi in causa la 231 e un’accusa per l’impresa può essere evitata, come sempre, solo grazie ad un modello organizzativo idoneo. In questo contesto parliamo della definizione di fasi tipiche dell’attività di immissione in commercio di prodotti alimentari, tra cui il recupero delle materie prime, il confezionamento, l’etichettatura, ecc. nonché dell’inserimento di un divieto di divulgare informazioni ingannevoli relativamente ai prodotti alimentari.
Procedure di verifica e protocolli per evitare sanzioni
In particolare, sarebbe utile aggiungere nel modello una procedura di verifica che accerti che le informazioni poste sull’etichetta / volantino / confezione siano veritiere così come i dati e le notizie fornite a giornali, media, online, ecc. Anche il controllo sull’origine e la provenienza delle materie prime dovrebbe sempre essere regolato da specifiche procedure e protocolli al fine di evitare sanzioni pecuniarie fino a 500 quote.
[Fonti: Sole24Ore.it]