Il Decreto Legislativo 231/2001 si occupa di disciplinare la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Ma quali sono le aziende cui il Decreto fa riferimento? Al contrario di quanto si possa pensare, fanno parte del campo di applicazione della 231 anche le imprese individuali. Ma non è sempre stato così…

Cassazione, 2004: il Decreto non si estende alle aziende unipersonali

Con la sentenza n° 18941 del 2004, infatti, la Cassazione ha definito che la responsabilità amministrativa da reato si applicasse unicamente agli “Enti” intendendo, con questo termine, unicamente i “soggetti di diritto meta-individuali”. È quindi stato escluso che il D.Lgs. 231/2001 si applicasse alle imprese individuali proprio a partire dal dato letterale della legge.

Va da sé che gli obblighi previsti dalla normativa ricadessero solo su quegli enti dotati di personalità giuridica, strutturati in forma societaria o pluripersonale.

La nuova interpretazione del 2011

Una seconda interpretazione è tuttavia stata data con la n° 15657 del 2011, tramite cui la Cassazione ha ritenuto anche l’impresa individuale assoggettabile al D.Lgs. 231/2001. La Corte si è quindi distaccata dalla precedente sentenza, basandosi su alcune considerazioni:

  • In primis, escludere le imprese di tipo individuale avrebbe creato “il rischio di un vero e proprio vuoto normativo”, generando “una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici d’impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate”.
  • Inoltre, la disciplina dettata dalla presente normativa, si applica perfettamente anche alle società unipersonali, che spesso ricorrono a organizzazioni interne complesse. Infatti, in diversi casi, la responsabilità non ricade sul solo titolare, ma è distribuita tra soggetti diversi dall’imprenditore, che agiscono comunque nell’interesse dell’azienda.

Un’implicita inclusione

Se, in prima istanza, la mancanza di un’esplicita menzione nella normativa, aveva fatto pensare che le imprese individuali ne fossero escluse, la Corte ha secondariamente chiarito che l’interpretazione dev’essere un’altra. Il fatto che questo tipo di impresa non venga menzionato, infatti, deve essere letto come “un’implicita inclusione nell’area dei destinatari della norma”. Non farlo, infatti, significherebbe creare una disparità di trattamento -da un lato- ed entrare in conflitto con le disposizioni costituzionali -dall’altro-.

[Fonti: Informaimpresa.it]

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