
La normativa 231 può essere applicata all’impresa individuale?
17 Luglio 2015
La sentenza numero 18941 del 22 aprile 2004 della Cassazione Penale definisce che il decreto 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato non si possa applicare alle imprese individuali. E la scelta non era stata presa a caso: ci sono una serie di motivazioni a sostegno di questa decisione. In primo luogo, la responsabilità amministrativa come definita nel decreto 231 sussiste qualora ci sia un cosiddetto “schermo giuridico” tra l’autore del reato e l’ente responsabile dell’illecito.
Nel caso dell’imprenditore individuale, invece, egli è sia soggetto fisico (titolare dell’azienda), sia soggetto giuridico (l’impresa stessa), quindi la sanzione penale verrebbe doppiamente applicata punendo due volte la stessa entità (imprenditore e impresa individuale, che coincidono) per il medesimo fatto. Il principio giuridico del “ne bis in idem”, tuttavia, esiste proprio per impedire che il Giudice si esprima due volte sulla medesima controversia e applicare la 231 all’impresa individuale significherebbe violare questo principio.
L’impresa individuale viene quindi trattata diversamente rispetto all’ente collettivo proprio per la natura della sua struttura. Ne deriva anche che la forma di responsabilità giuridica disciplinata dalla normativa 231 sia di fatto aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla responsabilità delle persone fisiche, che viene regolata dal diritto penale comune.
Qualche eccezione? Sì, nel 2011 la Corte di Cassazione Penale ha emesso la sentenza n. 15675 nella quale si sostiene la teoria opposta sulla base di alcune osservazioni: “è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale”. Viene inoltre evidenziato che, non facendo menzione delle imprese individuali, il D. Lgs 231 non le esclude ma, anzi, le include tra i destinatari della norma.
Nel 2012, infine, si è tornati alla versione iniziale con una sentenza della Corte di Cassazione nella quale si ribadisce l’inapplicabilità della normativa 231 sulle imprese individuali. Secondo questa sentenza, la legge è quindi rivolta ai soli soggetti collettivi. Ma sarà quella definitiva? Aspettiamo ancora un’interpretazione unitaria del Decreto!
[fonte: portale231.com]