La Sentenza numero 48456/2015 del 9 dicembre 2015 della Corte di Cassazione si sofferma sull’individuazione del titolare della posizione di “garanzia nei confronti dell´interesse collettivo alla tutela dell’ambiente, nel caso in cui vengano commessi reati ambientali.

Se non c’è delega il responsabile è il titolare

In particolare, viene sottolineato che in mancanza di delega il “gestore dell’attività”, ossia il titolare della posizione di garanzia sopra citata, debba essere individuato nel titolare dell’impresa. In quanto titolare di un’azienda potenzialmente pericolosa, infatti, si assume una responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente, garantendo per la propria impresa ed impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie per tutelarli.

La delega di funzioni

Questo ruolo di Garante non può essere ceduto tanto facilmente: la delega di funzioni, in questo caso, richiede una serie di requisiti specifici, previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il conferimento della delega di funzioni. Tra questi, l’incarico deve essere puntuale ed espresso, giudizialmente provato in modo certo, deve riguardare sia le funzioni che i poteri decisionali e di spesa e deve prevedere un delegato qualificato e competente.

Le dimensioni aziendali non sono più un requisito

Non fanno invece più parte dei requisiti necessari per poter attuare la delega le dimensioni dell’azienda, poiché in campo prevenzionistico è possibile attribuire funzioni delegate anche in società di piccole dimensioni. Il requisito dimensionale, come stabilito dalla sentenza numero 27862/2015 risalente al 21 maggio dello scorso anno, non fa quindi più parte delle condizioni di efficacia della delega di funzioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e, di conseguenza, in materia ambientale.

Nel caso in questione, l’azienda ha violato i valori limite di emissione stabiliti dalla normativa T.U. Ambiente (art. 279, comma 2, D. Lgs 152/2006) – fattispecie presupposto della responsabilità “231” – ed il reato è riconducibile al gestore dell’attività da cui provengono tali emissioni, che è stato condannato e che resta in attesa di nuovo giudizio. Verrà quindi verificata la presenza dei requisiti necessari per la delega.

[Fonti: Aodv231.it, Studiopiccaglia.com, Giuristiambientali.it]

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